Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 4 dic 2007
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Atto stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2007-11-29;224#art-2

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