Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 4 dic 2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-29;224#art-1