Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 4 nov 2007
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2007-10-04;183#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo