Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 4 nov 2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-10-04;183#art-1