Art. 35

LEGGE 3 agosto 2007, n. 124

In vigore dal 12 ott 2007
(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. 2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.
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LEGGE 3 agosto 2007, n. 124 (Art. 35 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova) — Testo vigente | Portale Normativo