Art. 32

LEGGE 3 agosto 2007, n. 124

In vigore dal 25 ago 2012
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonchè su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'. Il Comitato esprime, altresì, il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonchè sul piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i ). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante. 4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dell'atto ; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.
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LEGGE 3 agosto 2007, n. 124 (Art. 32 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova) — Testo vigente | Portale Normativo