Art. 24

LEGGE 3 agosto 2007, n. 124

In vigore dal 25 ago 2012
(Identità di copertura) 1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. 2. Fermo restando quanto previsto dall', comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all' della legge 1º aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria 3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonchè la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.
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LEGGE 3 agosto 2007, n. 124 (Art. 24 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova) — Testo vigente | Portale Normativo