Art. 20
LEGGE 3 agosto 2007, n. 124
In vigore dal 12 ott 2007
(Sanzioni penali)
1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all', comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all' sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
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