Art. 20

LEGGE 3 agosto 2007, n. 124

In vigore dal 12 ott 2007
(Sanzioni penali) 1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all', comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all' sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo