Capo I

Art. 6

Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.

In vigore dal 4 mar 2007
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:legge:2007-02-06;13#art-6

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