Capo I

Art. 4

Oneri relativi a prestazioni e controlli.

In vigore dal 4 mar 2007
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all', comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
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