Protocollo 3
Art. 3
Terminologia
In vigore dal 12 apr 2006
Terminologia
Ai fini del presente Protocollo:
(a) "Traffico di migranti" indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente.
(b) "Ingresso illegale" indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato d'accoglienza;
(c) "Documento di viaggio o d'identità fraudolento" indica qualsiasi documento di viaggio o di identità:
i) che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di
identità per conto dello Stato; o
ii) che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione, o in qualsiasi
altro modo illegale; o
iii) che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;
(d) "Nave" indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzo di trasporto sull'acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti o gestite da un Governo fintantochè utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-3-3