Art. 22

LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52

In vigore dal 1 mar 2006
1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2006. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52 (Art. 22 Riforma delle esecuzioni mobiliari.) — Testo vigente | Portale Normativo