Accordo
Art. 22
Modifiche
In vigore dal 15 mar 2006
Il presente Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso di entrambe le Parti con uno scambio di note, che entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'Accordo base, attraverso il canale diplomatico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;88#art-a-22