Art. 22 · Modifiche
Accordo

Art. 22

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Modifiche

In vigore dal 15 mar 2006
Il presente Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso di entrambe le Parti con uno scambio di note, che entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'Accordo base, attraverso il canale diplomatico.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;88#art-a-22