Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 27 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-10;17#art-1