Art. 1 · Autorizzazione alla ratifica

Art. 1

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Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 27 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.
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