Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 19 gen 2006
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 423.435 per l'anno 2005, di euro 417.510 per l'anno 2006 e di euro 432.150 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-01-09;8#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo