Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 19 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;8#art-1