Art. 4
LEGGE 9 gennaio 2006, n. 13
In vigore dal 1 gen 2008
Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e
l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di
trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e
lacuale
1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformità con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici di cui al presente comma. (2)
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