Art. 2
LEGGE 9 gennaio 2006, n. 13
In vigore dal 4 feb 2006
Divieti di iscrizione e di navigazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici la cui età risalga a oltre quindici anni.
2. L'accesso ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di qualsiasi nazionalità, che trasportano prodotti petroliferi, è vietato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, e successive modificazioni.
3. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di portata lorda compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate utilizzate esclusivamente all'interno dei porti per operazioni di bunkeraggio.
Nota all':
- Il regolamento CE n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, e successive modificazioni, relativo all'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere motoscafo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 64 del 7 marzo 2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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