Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 20 gen 2006
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;11#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo