Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 20 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003.
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