Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 10 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-rd-1