Accordo›Sez. V
Art. 33
In vigore dal 10 gen 2006
.
Il presente Accordo viene concluso a tempo indeterminato. La Sezione I e gli non potranno essere denunciati. Ogni Stato Contraente potrà denunciare per iscritto attraverso i canali diplomatici le rimanenti disposizioni 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. La denuncia entrerà in vigore due anni dopo l'arrivo della relativa notifica all'altro Stato Contraente.
In caso di denuncia, gli Stati Contraenti avvieranno immediatamente i negoziati per ridefinire l'oggetto dell'Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-33