Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 6 gen 2006
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in Euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell', secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla variazione in aumento della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell', comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all' della presente legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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