Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 6 gen 2006
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-rd-2