Accordo

Art. XIV

Composizione delle controversie

In vigore dal 6 gen 2006
Articolo XIV Composizione delle controversie Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Segretariato ed il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri così designati eleggeranno un terzo arbitro che fungerà da presidente del tribunale. Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sarà applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà il quorum e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata sulla stessa base di quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia ai sensi dell'Articolo 32 del proprio Statuto.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-a-xiv

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