Accordo
Art. XI
Comunicazioni
In vigore dal 6 gen 2006
Articolo XI
Comunicazioni
(a) Tutte le comunicazioni dirette al Segretariato, o ai Membri del personale e agli Esperti del Segretariato nella Sede di Bolzano, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Segretariato, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.
(b) Il Segretariato avrà diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in bollette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunità accordati al corriere ed alle bollette diplomatiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-a-xi