Art. 9
LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219
In vigore dal 11 nov 2005
(Disposizioni in materia fiscale)
1. Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all' svolgono in adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi associativi.
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