Art. 4

LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219

In vigore dal 11 nov 2005
(Gratuità del sangue e dei suoi prodotti) 1. Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria. 2. Le attività trasfusionali di cui all' rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
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LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219 (Art. 4 Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione) — Testo vigente | Portale Normativo