Art. 5
LEGGE 17 agosto 2005, n. 173
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-08-17;173#art-5
LEGGE 17 agosto 2005, n. 173
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La disposizione proibisce la promozione e la creazione di strutture di vendita in cui il guadagno principale si basa sull'arruolare nuovi partecipanti piuttosto che sulla vendita diretta o indiretta di beni e servizi. Sono inoltre espressamente vietati giochi, piani di sviluppo o catene in cui la possibilità di guadagnare è legata esclusivamente al reclutamento di altri soggetti. La legge vieta altresì i meccanismi in cui la facoltà di reclutare si trasmette all'infinito dietro versamento di una somma di denaro.
La norma mira a tutelare i consumatori e il mercato vietando modelli di vendita ingannevoli o fraudolenti in cui il guadagno deriva dal solo reclutamento di persone anziché dalla vendita effettiva di beni o servizi.
La norma si applica a chiunque promuova, realizzi o organizzi attività, strutture di vendita, giochi, piani di sviluppo o catene basati sul reclutamento.
Un soggetto propone a nuovi aderenti di entrare in un'organizzazione pagando una quota d'ingresso, promettendo loro guadagni basati esclusivamente sull'arruolamento di ulteriori persone che versino a loro volta la stessa quota. Poiché non vi è alcuna reale vendita o promozione di beni o servizi, tale attività rientra nel divieto previsto dalla norma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.