Art. 5

LEGGE 17 agosto 2005, n. 173

In vigore dal 21 set 2007
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene) 1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura. 2. È vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
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urn:nir:stato:legge:2005-08-17;173#art-5

In sintesi

La disposizione proibisce la promozione e la creazione di strutture di vendita in cui il guadagno principale si basa sull'arruolare nuovi partecipanti piuttosto che sulla vendita diretta o indiretta di beni e servizi. Sono inoltre espressamente vietati giochi, piani di sviluppo o catene in cui la possibilità di guadagnare è legata esclusivamente al reclutamento di altri soggetti. La legge vieta altresì i meccanismi in cui la facoltà di reclutare si trasmette all'infinito dietro versamento di una somma di denaro.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare i consumatori e il mercato vietando modelli di vendita ingannevoli o fraudolenti in cui il guadagno deriva dal solo reclutamento di persone anziché dalla vendita effettiva di beni o servizi.

A chi si applica

La norma si applica a chiunque promuova, realizzi o organizzi attività, strutture di vendita, giochi, piani di sviluppo o catene basati sul reclutamento.

Esempio pratico

Un soggetto propone a nuovi aderenti di entrare in un'organizzazione pagando una quota d'ingresso, promettendo loro guadagni basati esclusivamente sull'arruolamento di ulteriori persone che versino a loro volta la stessa quota. Poiché non vi è alcuna reale vendita o promozione di beni o servizi, tale attività rientra nel divieto previsto dalla norma.

Domande frequenti

Quali strutture di vendita sono vietate?Sono vietate le attività e le strutture di vendita in cui l'incentivo economico primario si basa sul mero reclutamento di nuovi soggetti invece che sulla vendita o promozione di beni o servizi determinati.
Le cosiddette 'catene di Sant'Antonio' sono permesse?No, la norma vieta espressamente la promozione o l'organizzazione di operazioni come le 'catene di Sant'Antonio' e giochi che promettono guadagni tramite il puro e semplice reclutamento di altre persone.
È consentito richiedere un corrispettivo per acquisire il diritto di reclutare all'infinito?No, è vietata qualsiasi operazione in cui la possibilità di guadagno si basa sul mero reclutamento e il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo pagamento di un corrispettivo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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