Art. 2
LEGGE 17 agosto 2005, n. 173
In vigore dal 17 set 2005
(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all', comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonchè le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
Note all':
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si veda la nota all'.
- Il testo degli articoli 20 e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:
«Art. 20 (Propaganda a fini commerciali). - 1.
L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8».
«Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.».
Storico versioni
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