Accordo
Art. 6
In vigore dal 19 lug 2005
Ciascuna delle due Farti Contraenti offrirà, su base dì reciprocità, borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso istituzioni similari quali Accademie e Conservatori, neì settori umanistico, artistico e scientifico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;136#art-a-6