Accordo
Art. 3
In vigore dal 19 lug 2005
Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità finanziarie, l'attività di istituzioni culturali ed accademiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le associazioni culturali.
Le Parti Contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;136#art-a-3