Accordo

Art. 3

In vigore dal 19 lug 2005
Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità finanziarie, l'attività di istituzioni culturali ed accademiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le associazioni culturali. Le Parti Contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-06-20;136#art-a-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo