Accordo

Art. 17

In vigore dal 19 lug 2005
Le parti Contraenti si impegnano a collaborare per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali. e concordano nell'adottare le misure opportune a tale fine. Le Parti Contraenti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte e dei reperti archeologici esportati senza l'osservanza delle disposizioni previste dalle leggi di entrambi i Paesi.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;136#art-a-17

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