Accordo
Art. 14
In vigore dal 19 lug 2005
Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi attraverso:
- gli accordi ed i progetti fra istituzioni dei due Paesi che operano nei settori della scienza di base ed applicata;
- la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;
- lo scambio di docenti e ricercatori;
- la partecipazione di ricercatori e di tecnici a corsi di perfezionamento ed aggiornamento scientifico e tecnologico;
- l'organizzazione di congressi, seminari ed esposizioni scientifiche;
- lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;136#art-a-14