Art. 40

LEGGE 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 20 feb 2021
(Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, ... , restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 aprile 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LEGGE 22 aprile 2005, n. 69 (Art. 40 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.) — Testo vigente | Portale Normativo