Art. 39

LEGGE 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 14 mag 2005
(Norme applicabili). 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili. 2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Nota all': - La legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1969, n. 281.
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