TrattatoTitolo II

Art. 76

Libertà d'impresa

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-76 Libertà d'impresa È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
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Libertà d'impresa (Art. 76 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo