TrattatoParte IV

Art. 444

Procedura di revisione semplificata

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo IV-444 Procedura di revisione semplificata 1. Quando la parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. 2. Quando la parte III prevede che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria. 3. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione. Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
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Procedura di revisione semplificata (Art. 444 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo