Trattato
Art. 364
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-364
Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea può attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli europei di proprietà intellettuale.
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