Trattato

Art. 355

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-355 I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il mandato è rinnovabile. La Corte di giustizia adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-355

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Art. 355 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo