TrattatoCapo III

Art. 314

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-314 L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità dell'articolo III-151, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-314

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