Trattato›Capo II›Sez. 1
Art. 308
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-308
L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da I-13 a I-15 e all'articolo I-17.
L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-308