TrattatoSez. 9

Art. 251

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-251 1. La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni finanziate dall'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. Il programma quadro: a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni di cui all'articolo III-249 e le relative priorità; b) indica le grandi linee di dette azioni; c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. 2. Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione. 3. Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in atto il programma quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. 4. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la legge europea stabilisce le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-251

In sintesi

La legge europea stabilisce un programma quadro pluriennale che racchiude tutte le azioni scientifiche e tecnologiche finanziate dall'Unione, fissandone obiettivi, priorità, linee guida e budget massimo complessivo. Tale programma può essere adattato o completato in base all'evoluzione del contesto. Successivamente, apposite leggi europee del Consiglio definiscono i singoli programmi specifici operativi, indicandone durata, mezzi e costi, nel rispetto del tetto di spesa stabilito. Infine, sono previste misure legislative per realizzare lo spazio europeo della ricerca, previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Perché esiste questa norma

La norma definisce la procedura legislativa e i contenuti per la programmazione e il finanziamento pluriennale delle attività scientifiche, tecnologiche e di ricerca dell'Unione europea.

A chi si applica

Si applica alle istituzioni dell'Unione europea incaricate di adottare e attuare le leggi europee sui programmi di ricerca, nonché ai soggetti destinatari dei finanziamenti e delle azioni previste dal programma quadro.

Esempio pratico

L'Unione europea intende finanziare progetti scientifici e tecnologici per i successivi anni. Viene quindi emanata una legge europea che approva il programma quadro con il relativo budget globale, seguita da leggi del Consiglio che attivano programmi specifici per realizzare concretamente le singole attività previste.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di previa consultazione del Comitato economico e sociale (e del Parlamento europeo per i programmi specifici); divieto di superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.

Domande frequenti

Quali organi devono essere consultati per l'adozione del programma quadro?Il programma quadro è adottato mediante legge europea previa consultazione del Comitato economico e sociale.
I costi dei singoli programmi specifici possono eccedere il budget del programma quadro?No, la somma degli importi fissati dai programmi specifici non può superare l'importo globale massimo stabilito per il programma quadro e per ciascuna azione.
Come vengono adottate le misure per l'attuazione dello spazio europeo della ricerca?Vengono stabilite dalla legge europea a integrazione del programma quadro pluriennale, previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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