Art. 251
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-251
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La legge europea stabilisce un programma quadro pluriennale che racchiude tutte le azioni scientifiche e tecnologiche finanziate dall'Unione, fissandone obiettivi, priorità, linee guida e budget massimo complessivo. Tale programma può essere adattato o completato in base all'evoluzione del contesto. Successivamente, apposite leggi europee del Consiglio definiscono i singoli programmi specifici operativi, indicandone durata, mezzi e costi, nel rispetto del tetto di spesa stabilito. Infine, sono previste misure legislative per realizzare lo spazio europeo della ricerca, previa consultazione del Comitato economico e sociale.
La norma definisce la procedura legislativa e i contenuti per la programmazione e il finanziamento pluriennale delle attività scientifiche, tecnologiche e di ricerca dell'Unione europea.
Si applica alle istituzioni dell'Unione europea incaricate di adottare e attuare le leggi europee sui programmi di ricerca, nonché ai soggetti destinatari dei finanziamenti e delle azioni previste dal programma quadro.
L'Unione europea intende finanziare progetti scientifici e tecnologici per i successivi anni. Viene quindi emanata una legge europea che approva il programma quadro con il relativo budget globale, seguita da leggi del Consiglio che attivano programmi specifici per realizzare concretamente le singole attività previste.
Obbligo di previa consultazione del Comitato economico e sociale (e del Parlamento europeo per i programmi specifici); divieto di superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.