Protocollo 17›Parte TERZA
Art. 7
In vigore dal 22 apr 2005
Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-7-10