Protocollo 3›Titolo III
Art. 32
In vigore dal 22 apr 2005
Nel corso del dibattimento la Corte di giustizia può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-32