Protocollo 17›Parte TERZA
Art. 1
In vigore dal 22 apr 2005
17. PROTOCOLLO SULL'ACQUIS DI SCHENGEN INTEGRATO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RAMMENTANDO che le disposizioni dell'acquis di Schengen consistenti in accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché in accordi connessi e norme adottate sulla base dei suddetti accordi sono state integrate nell'ambito dell'Unione europea mediante un protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che adotta la Comunità europea;
DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore di detto protocollo, nell'ambito della Costituzione e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne;
TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca;
TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati membri di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis;
RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni della Costituzione relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri;
TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati vincolati dall'Unione nordica dei passaporti,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l'acquis di Schengen. Tale cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione e nel rispetto delle pertinenti disposizioni della Costituzione.
Storico versioni
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