Statuto
Art. 17
Scioglimento
In vigore dal 6 mar 2005
L'ICRANET può essere sciolto da una maggioranza di tre quarti dei componenti del Comitato di direzione qualora sia stato accertato che gli scopi dell'ICRANET non siano stati raggiunti;
in caso di scioglimento, i beni dell'ICRANET situati nel Paese ospite o in altri Paesi saranno ceduti a tali Paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o ceduti ad istituzioni che hanno finalità analoghe a quelle dell'ICRANET nei rispettivi Paesi, previo accordo tra il Governo di quei Paesi ed il Comitato di direzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;31#art-s-17