Statuto
Art. 16
Emendamenti
In vigore dal 6 mar 2005
Emendamenti potranno essere apportati al presente Statuto all'unanimità dagli Stati o Organizzazioni internazionali Parti del presente Accordo. Detti emendamenti entreranno in vigore sei mesi dopo la loro approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;31#art-s-16